MIMIT – pubblicata la Circolare Operativa del Piano Transizione 5.0

MIMIT – pubblicata la Circolare Operativa del Piano Transizione 5.0
26 Agosto 2024

MIMIT – pubblicata la Circolare Operativa del Piano Transizione 5.0

Il 16 agosto 2024 è stata ufficialmente pubblicata sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la tanto attesa Circolare Operativa n. 25877 con le linee guida specifiche sul Piano Transizione 5.0

Il documento conta quasi 200 pagine, di cui circa 70 sono dedicate alle spiegazioni tecniche, mentre le restanti riguardano le tabelle e gli allegati contenenti i facsimili dei modelli.

 

Dal punto di vista dei dettagli tecnici, la circolare si declina come segue:

·      Fornisce dettagli sui criteri per determinare i risparmi energetici, illustrando esempi e casi specifici per comprendere se fare riferimento alla struttura produttiva o al processo produttivo. Si concentra sul concetto di scenario controfattuale e presenta esempi numerici per calcolare la riduzione dei consumi energetici.

·      Per quanto riguarda gli investimenti incentivati, il documento offre ulteriori dettagli sui requisiti per gliimpianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo e sulle attività di formazione

·      Viene approfondito il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm).

·      Nella parte dedicata alle procedure per l’accesso all’incentivo sono incluse sezioni sulla comunicazione preventiva (ex ante), la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e la comunicazione di completamento del progetto d’innovazione (ex post). 

·      Inoltre, vengono fornite indicazioni sulle relazioni tecniche che devono accompagnare le certificazioni ex ante ed ex post.

·      Infine, la circolare conclude con alcuni esempi di calcolo del credito d’imposta spettante.

 

Criteri per la determinazione dei risparmi energetici

La circolare chiarisce che il risparmio energetico che consentono di conseguire gli investimenti va calcolato “sulla base di una misurazione, o di una stima, operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto”.

Vengono poi riportati 4 scenari diversi in caso di: 

·      imprese attive, costituite da più di 12 mesi, qualora queste dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, e prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate direttamente sulla base dei dati disponibili;

·      imprese attive, costituite da più di 12 mesi, qualora queste non dispongano dei dati suddetti, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili (es. schede/specifiche tecniche, modellizzazione anche attraverso l’ausilio di software, prove in situ, dati di letteratura come BREF e BAT, analisi di mercato, analisi dei volumi produttivi, etc.);

·      imprese attive, costituite da almeno 6 mesi e per un periodo inferiore a 12 mesi, qualora queste dispongano dei dati suddetti, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate sulla base dei dati disponibili riproporzionati sull’intera annualità;

·      imprese di nuova costituzione (costituite da meno di 6 mesi) i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite: la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione; la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento; la determinazione del consumo della struttura produttiva oppure del processo interessato dall’investimento. 

 

Per calcolare il risparmio energetico occorre poi far riferimento a “indicatori di prestazione energeticacaratteristici della struttura produttiva, ovvero del processo interessato”. Questi indicatori servono a “ben rappresentare le relazioni quantitative tra i consumi energetici e le variabili operative” tenendo opportunamente conto “delle condizioni esterne che influiscono sugli stessi”.

 

Processo interessato o struttura produttiva? 

La circolare spiega in quali casi si possa far riferimento al processo interessato al risparmio energetico e quando serve far riferimento all’intera struttura produttiva. 

Processo interessato: quando i beni acquistati fanno parte di una sola linea; anche un singolo bene può essere considerato come processo interessato se garantisce, in autonomia, la trasformazione dell’input nell’output di processo;

Processo produttivo: quando gli investimenti fanno riferimento a beni che appartengono a più linee;

Struttura produttiva: se gli investimenti sono realizzati in linee che ricadono in più di un processo produttivo.

 

Impianti fotovoltaici

La circolare chiarisce che sono ammessi solo pannelli fotovoltaici basati su tecnologie Made in Europe e conformi alle seguenti norme: 

·       CEI EN 61215-1 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove;

·       CEI EN 61215-1-1 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino;

·       CEI EN 61215-1-2 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe);

·       CEI EN 61215-1-3 – Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo;

·       CEI EN 61215-1-4 – Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indiogallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS);

·       CEI EN 61215-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova;

·       CEI EN 61730-1 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;

·       CEI EN 61730-2 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove;

Dovranno inoltre essere dotati di: 

·      un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica

·      certificazioni ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001

 

Relazione tecnica

La relazione tecnica richiesta, oltre alle comunicazioni ex ante, ex post e di avanzamento, dovrà contenere questi dettagli:

·       i processi produttivi presenti;

·       la tipologia di materie prime utilizzate;

·       i vettori energetici impiegati (en. Elettrica, en. Termica, altri…);

·       gli impianti di autoproduzione di energia a servizio della struttura produttiva e/o del processo;

·       i prodotti/servizi realizzati nella struttura produttiva e/o nel processo;

·       i volumi produttivi caratteristici della struttura produttiva e/o del processo

·       una planimetria con evidenza dell’area oggetto di intervento

·       uno schema a blocchi che illustri i processi produttivi e il processo interessato dall’intervento.