Crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” - sospensione dei codici tributo

Crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” - sospensione dei codici tributo

Crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” - sospensione dei codici tributo

Crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” - sospensione dei codici tributo
22 Aprile 2024

Crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” - sospensione dei codici tributo

Il credito d’impostamisura agevolativa introdotta nel 1998 e che continua a subire interventi normativi, consente alle imprese di ridurre l’imposta da pagare sui propri utili netti mediante la fruizione di un credito di pari importo e che ha come obiettivo quello di incentivare gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo, formazione, internazionalizzazione e altre attività specifiche. 

Da ultimo, l’art 6 del D.lg. 39/2024 entrato in vigore lo scorso 30 marzo, ha introdotto il blocco dell’utilizzo dei crediti di imposta per gli investimenti 4.0

Per fruire dei tax credit per investimenti “Transizione 4.0”, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare.  

La comunicazione deve essere effettuata al MIMIT sulla base del modello approvato con il D.M. 6 ottobre 2021. 

Tale schema di comunicazione, tuttavia, dovrà essere aggiornato alle nuove finalità previste dalla norma in parola con un decreto ministeriale di prossima pubblicazione.

Inoltre, si sottolinea che la comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

In attesa della pubblicazione del decreto-legge, l’agenzia delle entrate ha disposto il blocco temporaneo dei codici tributo per la compensazione tramite F24 nei seguenti casi: 

·                Per codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024.

·                per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

Si precisa che il credito di imposta per investimenti 4.0 non è fruibile in compensazione anche per gli anni antecedenti al 2023 nel caso in cui l’interconnessione sia avvenuta in tale anno. L’anno di riferimento da indicare nel modello F24 in corrispondenza dei codici tributo 6936 e 6937 è quello di avvenuta interconnessione.

Codice tributo 6926 - precisazioni

Il codice tributo 6936, nonostante la sospensione per gli anni 2023 e 2024 stabilita dalla risoluzione n. 19 del 12 aprile, rimane utilizzabile per la compensazione tramite modello F24 di crediti d'imposta legati ad investimenti in beni strumentali nuovi effettuati negli anni precedenti interconnessi tardivamente.

Questo sarà possibile indicando l'anno di inizio dell'investimento, indipendentemente dalla sua conclusione. 

In attesa di un chiarimento più dettagliato, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il codice tributo 6936 può ancora essere usato per crediti derivanti da investimenti non direttamente influenzati dalla sospensione.

Questi investimenti comprendono:

·                Acquisti fatti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, con ordine accettato e acconti pagati del 20% entro il 31 dicembre 2021.

·                Acquisti realizzati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, con le stesse condizioni di accettazione ordine e acconto entro il 31 dicembre 2022.

 

Particolare attenzione, per evitare di fare confusione, è da porre nel momento in cui si cita l’anno di inizio investimento come anno di riferimento, a prescindere dall’anno di conclusione o di interconnessione del bene, essendo un momento temporale non contemplato dalla normativa e della prassi di riferimento ma citato esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate.