Piano Transizione 5.0 – approvato il Decreto
13 March 2024

Piano Transizione 5.0 – approvato il Decreto

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, è stato ufficialmente approvato il Piano Transizione 5.0, la misura mirata a fornire ulteriori strumenti alle imprese per affrontare due sfide: la transizione digitale e la transizione green.

Entro 30 giorni dal presente decreto-legge sarà pubblicato un decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in cui saranno definiti tutti i dettagli non ancora emersi.

 

Le ultime novità emerse tramite il decreto ufficiale sono le seguenti.  

 

I dettagli relativi ai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post saranno definiti nello specifico dal decreto attuativo in uscita, tuttavia, saranno compresi in ogni caso:

·      gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

·      le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

 

Il ruolo del GSE (Gestore Servizi Energetici)

Per accedere al credito d’imposta occorre inviare una richiesta telematica utilizzando il modello standardizzato messo disposizione dal Gestore dei servizi energetici (GSE), che prevede:

·      la descrizione e il costo del progetto di investimento;

·      le certificazioni richieste.

Il GSE, una volta ricevuta tutta la documentazione, verifica la completezza della documentazione e la validità delle certificazioni, e trasmette al MIMIT l’elenco delle imprese che hanno validamente richiesto di accedere all’agevolazione, procedendo con una prenotazione dell’importo richiesto.

Successivamente, il GSE invia l’elenco dei beneficiari della misura all’Agenzia delle Entrate. Decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate del predetto elenco entro il 31/12/2025, il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, solo previa presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici previsti dall’Agenzia delle Entrate.

 

Si riportano di seguito altri dettagli sul Piano di Transizione 5.0.

 

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva è di €6.3 miliardi, così suddivisi:

  • 3.780 milioni di euro per l’acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0;
  • 1.890 milioni di euro per l’acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili;
  • 630 milioni di euro per la formazione del personale in competenze per la transizione verde.

 

Beneficiari

Possono accedere ai benefici del Piano tutti i tipi di imprese, che risiedono ed operano su suolo italiano e che intendano effettuare investimenti innovativi nelle proprie strutture produttive apportando una riduzione del consumo energetico.

  

Collegamento con Industria 4.0 – beni strumentali

Per poter accedere ai benefici, è necessario investire in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti negli allegati A e B del Piano Transizione 4.0. Tali beni devono far parte di un progetto che preveda una riduzione dei consumi energetici e questa riduzione deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, almeno il 5% dei processi interessati dall’investimento.

L’allegato B riguardante i software si amplia, includendo anche:

·      i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

·      i software relativi alla gestione di impresa se acquistati insieme ai software di cui sopra.

Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che non generano risparmio energetico, oppure generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.

 

Autoconsumo e produzione di energia

Una linea sarà dedicata ai “sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia”, investimenti che comunque devono rientrare nel progetto di innovazione relativo ai beni strumentali.

Se i progetti hanno valore superiore ai 40.000 euro, è possibile avere il credito d’imposta anche per i “beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”.

L’incentivo riguardante i moduli fotovoltaici vale per quelli prodotti all’interno dell’Unione Europea e che abbiano un’efficienza pari ad almeno il 21,5%. Inoltre, è prevista una maggiorazione del 120% per moduli fotovoltaici con celle e del 140% per moduli con celle bifacciali, per quelli con maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia.

Si arriva così a un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.

 

Formazione

Riguardo la “Formazione” del personale per l’apprendimento o rafforzamento di competenze tecnologiche rilevanti nell’ambito della transizione energetica e digitale dei processi produttivi, le spese non possono essere superiori al valore di €300.000 e non possono superare il 10% del valore dell’investimento totale del progetto.

 

Aliquote

Sono previste nove aliquote e ciascuna può essere maggiorata di 1,2 o 1,4 volte n considerazione dell’eventuale presenza dei moduli fotovoltaici come descritto sopra.

Nel caso in cui la riduzione del consumo energetico apportata alla struttura produttiva sia non inferiore al 3% o la riduzione dei processi interessati dall’investimento sia non inferiore al 5%, le aliquote di base del credito d’imposta sono:

·      35% per investimenti fino a €2,5 milioni;

·      15% per investimenti oltre i €2,5 milioni fino ad un massimo di €10 milioni;

·      5% per investimenti oltre i €10 milioni fino ad arrivare ad un massimo di €50 milioni all’anno per ciascuna impresa;

 

Se la riduzione è superiore al 6% per quanto riguarda i consumi della struttura produttiva, o superiori al 10% in merito alle riduzioni apportate ai processi interessati dall’investimento, le aliquote, in questo caso, sono:

·      40% per investimenti fino a €2,5 milioni;

·      20% per investimenti oltre €2,5 milioni e fino ad un massimo di €10 milioni;

·      10% per investimenti oltre i €10 milioni fino ad un massimo

 

Infine, se la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva è superiore al 10%, o se la riduzione dei processi interessati dall’investimento è superiore al 15%, le aliquote sono:

·      45% per investimenti fino a €2,5 milioni;

·      25% per investimenti oltre €2,5 milioni e fino a €10 milioni;

·      15% per investimenti oltre €10 milioni e fino ad un massimo di €50 milioni all’anno per ciascuna impresa.

 

Certificazioni

Le imprese dovranno produrre prima e dopo aver effettuato l’investimento:

·      una certificazione ex ante rilasciata da un valutatore indipendente che dovrà attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni materiali e immateriali;

·      una certificazione ex post, rilasciata da un valutatore indipendente che dovrà attestare “l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.

 

Sarà possibile, per le sole PMI, inserire le spese per le certificazioni all’interno del credito d’imposta fino ad un massimo di 10.000 euro.

L’avvio della fruizione del credito d’imposta non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025.

Inoltre, le imprese sono obbligate a tenere i beni suddetti per almeno 5 anni.

 

Cumulabilità

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Non è invece cumulabile con il credito d’imposta Transizione 4.0 né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.