MASE – pubblicato il decreto Agrivoltaico

MASE – pubblicato il decreto Agrivoltaico

MASE – pubblicato il decreto Agrivoltaico

MASE – pubblicato il decreto Agrivoltaico
28 Febbraio 2024

MASE – pubblicato il decreto Agrivoltaico

Il 14 febbraio 2024 è entrato in vigore il decreto Agrivoltaico, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con lo scopo di promuovere la realizzazione di impianti agrivoltaici innovativi. L’obiettivo primario è infatti installare impianti agrivoltaici per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW entro il 30 giugno 2026, così come previsto dal PNRR, ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.

Entro i prossimi 15 giorni saranno approvate dal Ministero, su proposta del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), soggetto gestore della misura, le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. 


Dotazione finanziaria 

Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a

1.098.992.050,96 euro.


Beneficiari 

I soggetti beneficiari della misura disciplinata dal presente decreto sono:

a) imprenditori agricoli (come definiti dall'articolo 2135 del codice civile), in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole (come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99), nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole;

b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).


Agevolazione 

Ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal presente decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:

a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili;

b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.


Importo dell’intervento 

Di seguito le tariffe di riferimento e i costi massimi ammissibili:



Tuttavia, sarà necessario tenere conto delle seguenti correzioni fatte per i diversi livelli di insolazione: 



 

Interventi e spese ammissibili 

Non è consentito l’accesso agli incentivi agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione al presente bando. 

Inoltre, 

Potranno accedere ai meccanismi incentivanti sopra elencati, a seguito di iscrizione in appositi Registri, gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW nella titolarità dei soggetti di cui alla lettera a), ovvero imprenditori agricoli, società agricole o consorzi tra due o più di tali soggetti, nel limite del contingente di 300 MW. 

Potranno accedere ai meccanismi incentivanti sopra elencati, a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive, gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza nella titolarità dei soggetti di cui alle lettere a) e b), nel limite del contingente di 740 MW. 


Saranno considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese: 

a) realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati (moduli fotovoltaici, inverter strutture per il montaggio dei moduli, sistemi elettromeccanici di orientamento moduli, componentistica elettrica);

b) fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;

c) attrezzature per il sistema di monitoraggio previsto dalle Linee Guida CREA-GSE, ivi inclusi l’acquisto o l’acquisizione di programmi informativi funzionali alla gestione dell’impianto;

d) connessione alla rete elettrica nazionale;

e) opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;

f) acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software,

comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

g) studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;

h) progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;

i) direzioni lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità lavori;

l) collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo.

Le spese di cui alle lettere da g) a l) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.