È stata esaminata ed approvata dal Governo la bozza del Decreto che disciplina il Piano Transizione 5.0, in data 26 febbraio.
Il decreto-legge sarà operativo dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dovrà poi essere convertito in legge nei sessanta giorni successivi. Per la sua applicazione occorrerà attendere un importante decreto attuativo che dovrebbe essere emanato entro marzo.
Il Piano Transizione 5.0 servirà a fornire ulteriori strumenti alle imprese per affrontare due sfide: la transizione digitale e la transizione green.
Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria complessiva è di €6.3 miliardi, così suddivisi:
Beneficiari
Possono accedere ai benefici del Piano tutti i tipi di imprese, che risiedono ed operano su suolo italiano e che intendano effettuare investimenti innovativi nelle proprie strutture produttive apportando una riduzione del consumo energetico.
Collegamento con Industria 4.0 – beni strumentali
Per poter accedere ai benefici, è necessario investire in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti negli allegati A e B del Piano Transizione 4.0. Tali beni devono far parte di un progetto che preveda una riduzione dei consumi energetici e questa riduzione deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, almeno il 5% dei processi interessati dall’investimento.
L’allegato B riguardante i software si amplia, includendo anche:
· i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
· i software relativi alla gestione di impresa se acquistati insieme ai software di cui sopra.
Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che non generano risparmio energetico, oppure generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.
Autoconsumo e produzione di energia
Una linea sarà dedicata ai “sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia”, investimenti che comunque devono rientrare nel progetto di innovazione relativo ai beni strumentali.
Se i progetti hanno valore superiore ai 40.000 euro, è possibile avere il credito d’imposta anche per i “beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”.
L’incentivo riguardante i moduli fotovoltaici vale per quelli prodotti all’interno dell’Unione Europea e che abbiano un’efficienza pari ad almeno il 21,5%. Inoltre, è prevista una maggiorazione del 120% per moduli fotovoltaici con celle e del 140% per moduli con celle bifacciali, per quelli con maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia.
Si arriva così a un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.
Formazione
Riguardo la “Formazione” del personale per l’apprendimento o rafforzamento di competenze tecnologiche rilevanti nell’ambito della transizione energetica e digitale dei processi produttivi, le spese non possono essere superiori al valore di €300.000 e non possono superare il 10% del valore dell’investimento totale del progetto.
Aliquote
Sono previste nove aliquote e ciascuna può essere maggiorata di 1,2 o 1,4 volte n considerazione dell’eventuale presenza dei moduli fotovoltaici come descritto sopra.
Nel caso in cui la riduzione del consumo energetico apportata alla struttura produttiva sia non inferiore al 3% o la riduzione dei processi interessati dall’investimento sia non inferiore al 5%, le aliquote di base del credito d’imposta sono:
· 35% per investimenti fino a €2,5 milioni;
· 15% per investimenti oltre i €2,5 milioni fino ad un massimo di €10 milioni;
· 5% per investimenti oltre i €10 milioni fino ad arrivare ad un massimo di €50 milioni all’anno per ciascuna impresa;
Se la riduzione è superiore al 6% per quanto riguarda i consumi della struttura produttiva, o superiori al 10% in merito alle riduzioni apportate ai processi interessati dall’investimento, le aliquote, in questo caso, sono:
· 40% per investimenti fino a €2,5 milioni;
· 20% per investimenti oltre €2,5 milioni e fino ad un massimo di €10 milioni;
· 10% per investimenti oltre i €10 milioni fino ad un massimo
Infine, se la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva è superiore al 10%, o se la riduzione dei processi interessati dall’investimento è superiore al 15%, le aliquote sono:
· 45% per investimenti fino a €2,5 milioni;
· 25% per investimenti oltre €2,5 milioni e fino a €10 milioni;
· 15% per investimenti oltre €10 milioni e fino ad un massimo di €50 milioni all’anno per ciascuna impresa.
Come calcolare il risparmio energetico
1. Riproporzionare i conteggi su base annuale
2. Fare riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello in cui si effettuano gli investimenti
3. Il risparmio sui consumi deve essere “al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”.
Certificazioni e comunicazioni richieste
Le imprese dovranno produrre prima e dopo aver effettuato l’investimento:
· una certificazione ex ante rilasciata da un valutatore indipendente che dovrà attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni materiali e immateriali;
· una comunicazione ex ante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
· una certificazione ex post, rilasciata da un valutatore indipendente che dovrà attestare “l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.
· una comunicazione ex post al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Sarà possibile, per le sole PMI, inserire le spese per le certificazioni all’interno del credito d’imposta fino ad un massimo di 10.000 euro.
L’avvio della fruizione del credito d’imposta non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025.
Inoltre, le imprese sono obbligate a tenere i beni suddetti per almeno 5 anni.
Cumulabilità
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Non è invece cumulabile con il credito d’imposta Transizione 4.0 né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.